CREDITO D’IMPOSTA BENI 4.0
Agevolazioni per l’acquisto di Trattori per lo sviluppo tecnologico dell’Agricoltura Italiana
Nel caso del vecchio super ammortamento, ora l’agevolazione, come credito di imposta sarà pari al 6% del valore del bene nuovo acquistato, per investimenti fino a 2.000.000 di euro.
Invece, il vecchio iper ammortamento è stato sostituito da un credito di imposta pari al 40% o al 20% del valore dei beni materiali acquistati e al 15% dei beni immateriali (software) con dei massimali di investimento totale.
La novità è che possono godere dell’agevolazione anche aziende che non hanno utili dichiarati, quindi grande opportunità per le Aziende/Società Agricole.
Però ci saranno da considerare nuovi adempimenti burocratici obbligatori:
Le imprese che godono delle agevolazioni 2020 devono effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico; la perizia (o attestazione da ente) è obbligatoria per beni di valore superiore o uguale a 300.000 euro (prima era 500.000 euro); le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 della Legge 160 del 27 dicembre 2019.
Il credito di imposta non si applica alla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 10 milioni di euro. L’aliquota si applica, a scaglioni incrementali, al totale degli investimenti e non al valore del singolo bene acquistato. Per gli investimenti per i quali sia già stato dato acconto del 20% entro il 31 dicembre 2019, o siano stati acquisiti nel 2019, ma non ancora interconnessi, NON CAMBIA NULLA, si applica la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) con iper ammortamento al 270%.
- COSA SUCCEDE PER GLI INVESTIMENTI DECISI NEL 2017 E 2018?
Per gli investimenti per i quali sia già stato dato acconto del 20% entro il 31 dicembre 2018, o siano stati acquisiti nel 2017 o 2018, ma non ancora interconnessi, NON CAMBIA NULLA, si applica la legge di bilancio 2018 (legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205).
- CHI PUÒ GODERE DELL’AGEVOLAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0?
Da dopo l’entrata in vigore del decreto chiamato “dignità” del luglio 2018, i beni acquistati devono essere operativi all’interno del territorio nazionale.
NOVITÀ! Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento
COSA DEVE FARE L’IMPRESA PER GODERE DELL’AGEVOLAZIONE?
L’impresa deve acquistare i beni, materiali o immateriali, dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020 oppure deve emettere l’ordine e pagare un acconto maggiore del 20% entro il 31 dicembre 2020 e mettere in funzione il bene entro il 30 giugno 2021.
L’impresa, per beni del valore inferiore a 300.000 euro, deve poi acquisire un’attestazione che dimostri che il bene:
– possieda tutte le caratteristiche tecniche vincolanti previste dalla legge
– sia interconnesso al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura
I SOLDI RISPARMIATI CON L’AGEVOLAZIONE A CHI VANNO CHIESTI?
Rispetto alle regole del 2017 / 2018 / 2019 c’è un adempimento obbligatorio nuovo.
Le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile. L’agevolazione verrà poi goduta dall’impresa come credito di imposta utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
CHI DEVE FARE L’ATTESTAZIONE PER L’AGEVOLAZIONE?
Per beni con un costo fino a 300.000 euro può bastare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante dell’impresa.
Per beni di costo superiore a 300.000 euro, serve una perizia tecnica emessa da parte di un ingegnere o perito industriale, iscritti all’albo professionale, o un attestato di conformità emesso da un ente di certificazione accreditato (definizione da testo di legge, non è chiaro se si tratta di Ente Notificato).
L’attestazione è fatta per il singolo bene, non vale un’attestazione unica per tutti i beni acquistati nell’anno, anche se una singola perizia può descrivere e comprendere molti beni.
QUANDO DEVE ESSERE FATTA L’ATTESTAZIONE PER L’AGEVOLAZIONE?
L’attestazione, o la perizia, deve essere fatta entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione e viene interconnesso. Solo dal momento dell’interconnessione vale il credito di imposta del 40% o del 20%, prima si applica il credito al 6% per macchinari non interconnessi.
UTILIZZO:
Intervento che non si è fatto attendere. Con la risoluzione n. 110/E del 31/12/2019 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a far luce sulle disposizioni previste dall’articolo 3 del Decreto Fiscale.
Nella risoluzione 110, l’Agenzia delle Entrate dice espressamente che: “sono soggette all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito le compensazioni identificate dai codici classificati nelle seguenti categorie della tabella allegata alla presente risoluzione: a) imposte sostitutive; b) imposte sui redditi e addizionali; c) IRAP; d) IVA”.
CESSIONE DEL BENE:
Se, entro il 31/12 del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito di imposta è ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere restituito.
Spetta anche per le Aziende che operano nel settore del Noleggio di Beni Strumentali per i beni acquistati ed inseriti in flotta noleggio.
Non è possibile mantenere e trasferire il beneficio in caso di fusione, incorporazione/o in caso di operazioni straordinarie della Società che sta fruendo dell’agevolazione in altre Società.
PERIZIA SEMPLICE, ASSEVERATA E GIURATA: QUALI SONO LE DIFFERENZE?
Per asseverazione si intende una “certificazione, nei modi previsti dalla legge, della verità di un documento e del suo contenuto”. Naturalmente, quando un tecnico assevera circa i contenuti della perizia se ne assume le responsabilità, ma questo non significa che sia assicurato e che risponda di dichiarazioni mendaci.
LA PERIZIA PUÒ ESSERE:
PERIZIA SEMPLICE
Si tratta di una relazione redatta e firmata dal tecnico, il quale, a seguito della raccolta delle informazioni e dell’elaborazione dei dati risponde al quesito richiesto. Non appone alcuna asseverazione circa il contenuto.
PERIZIA ASSEVERATA
Il tecnico non si limita a redigere la perizia, ma ne assevera circa la veridicità dei contenuti e la correttezza /professionalità dimostrata nell’adempiere al compito. Se ne assume quindi tutte le responsabilità.
PERIZIA GIURATA
La perizia giurata è il parere più forte dal punto di visto legale, ma anche la più pericolosa per il tecnico, in quanto, in caso di falsa attestazione giurata si configura il reato previsto all’art. 483 del codice penale.
Quindi, oltre a redigere la relazione, il perito, assevererà circa la veridicità dei contenuti e firmerà il documento di fronte ad un pubblico ufficiale (cancelliere o notaio).
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